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Per chi dona dopo la morte

IconaLa normativa italiana tutela in maniera molto chiara la figura del donatore, a partire dal pieno rispetto della volontà registrata o espressa in vita secondo le modalità vigenti; nel caso in cui la persona non abbia rilasciato una dichiarazione in merito, la donazione di organi e tessuti potrà avvenire solo se i familiari aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono.

Tra le principali garanzie previste dal nostro ordinamento si colloca la totale indipendenza tra il processo di accertamento di morte, condizione necessaria perché si possa eseguire il prelievo di organi e tessuti, e l’eventuale donazione. Infatti, qualora si verifichino le condizioni cliniche per accertare la morte di una persona con criteri neurologici o con criteri cardiaci i medici hanno il dovere di procedere a questo iter, a prescindere dalla possibile donazione.

Inoltre, la Commissione di medici esperti che certifica la morte è indipendente da chi ha riscontrato lo stato di morte e diversa dall’équipe che eseguirà il prelievo e il trapianto. Questa Commissione, composta da un anestesista, un neurofisiopatologo e un medico legale, è convocata dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera presso cui la persona si trova.

Un altro aspetto a tutela del donatore riguarda il rispetto assoluto da parte dei medici dei criteri di accertamento di morte, secondo quanto indicato nella Legge 29 Dicembre 1993 n. 578 e il Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 n. 136. La morte, che coincide con la cessazione totale e irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, può essere certificata con:

  • criteri neurologici: per un periodo non inferiore alle 6 ore, si eseguono accurati accertamenti clinici e strumentali per stabilire la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: stato di incoscienza, assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo, silenzio elettrico cerebrale
  • criteri cardiaci: si esegue un elettrocardiogramma protratto per un periodo non inferiore ai 20 minuti. Questo è considerato il tempo di anossia, trascorso il quale si considera vi è certamente una irreversibile perdita delle funzioni dell’encefalo e quindi la morte dell’individuo.

Solo in seguito all’accertamento di morte attraverso uno di questi criteri e nel caso in cui la persona abbia espresso il proprio consenso (o i familiari aventi diritto non si oppongono) si potrà procedere alla donazione di organi e tessuti.

Gli organi e i tessuti sono prelevati nel più grande rispetto del defunto. Dopo il prelievo, il corpo del defunto è a disposizione della famiglia per le procedure relative alla sepoltura.

Infine, l’art. 18 della Legge 1 aprile 1999 n. 91 dispone che «il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente».

Si rimanda alla consultazione di questa scheda per approfondire le differenze esistenti tra coma, stato vegetativo e morte cerebrale.


Data di pubblicazione: 5 dicembre 2018 , ultimo aggiornamento 5 dicembre 2018


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