A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
In conformità all'articolo 9 del Reg. (CE) n.882/2004, le autorità competenti devono registrare i controlli ufficiali svolti, descrivendone gli obiettivi, i metodi applicati, i risultati ottenuti e le azioni correttive che devono essere intraprese dagli operatori. Almeno in caso di non conformità, una copia di tale registrazione deve essere rilasciata all'operatore.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi generali, l'articolo 15 del DPR n.327 del 26 marzo 1980 fornisce le indicazioni che devono essere riportate nel verbale da compilarsi in caso di prelievo di campioni di alimenti per analisi di laboratorio. Attualmete può ritenersi che tali indicazioni individuano un generico modello di riferimento di verbale.
Inoltre per lo svolgimento di talune attività, le seguenti amministrazioni hanno si avvalgono di diversi sistemi di registrazione dei controlli: