A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
La presente sezione del PNI è relativa ai requisiti previsti dall'articolo 8 del Reg. (CE) n.882/2004 in merito alle procedure di controllo e verifica.
In particolare, il citato articolo prevede che i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti siano eseguiti secondo procedure documentate, regolarmente aggiornate, che forniscano informazioni ed istruzioni al personale che esegue i controlli.
Per quanto riguarda le attività di campionamento per il controllo dell'igiene e della sicurezza in fase di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, è possibile far riferimento ad una norma generale, il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n.327 del 26 marzo 1980 (cfr. articoli da 6 a 10 nel documento di approfondimento).
Inoltre per lo svolgimento di talune attività di controllo, le seguenti amministrazioni hanno predisposto specifiche procedure documentate e istruzioni operative: