PRECISAZIONI SU ORDINANZA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI DA SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE
PRECISAZIONI SU ORDINANZA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI DA SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE
27/02/2009
In merito ad alcune dichiarazioni diffuse dalle agenzie di stampa circa un presunto divieto di conservazione del sangue cordonale, ad uso autologo, presso banche private estere, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali precisa che in data 26 febbraio u.s. il Ministro Sacconi ha firmato l’ordinanza “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, che regola la raccolta e la conservazione di sangue da cordone ombelicale e recepisce le norme introdotte dall’articolo 35 del decreto legge 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti ), recentemente approvato dal Parlamento.
L’esportazione di campioni di sangue cordonale ad uso autologo, quindi, continua ad essere autorizzata secondo modalità analoghe a quelle precedentemente in vigore.
La nuova ordinanza disciplina la conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale sulla base dei criteri di appropriatezza clinica e scientifica, promuovendo la donazione allogenica, considerata obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale, e quella autologa, se dedicata al neonato e al consanguineo affetti da malattie trattabili con cellule staminali, e a scopo precauzionale nel caso di famiglie a rischio per le stesse patologie, ampliando le possibilità di raccolta per uso autologo rispetto alle precedenti ordinanze.
L’ordinanza è già disponibile dal 26 febbraio u.s. sul sito del Centro Nazionale Trapianti, nella sezione normativa.

