Donazione samaritana, parere del Consiglio Superiore di Sanità
Donazione samaritana, parere del Consiglio Superiore di Sanità
25/05/2010
Nel settore dei trapianti di organo il termine "samaritano" viene riferito al donatore vivente di rene che offre l'organo alla collettività, e non ad uno specifico ricevente, senza alcun tipo di remunerazione o contraccambio.
In ambito internazionale questo tipo di donazione è ammessa negli Stati Uniti, in Olanda e in alcuni paesi scandinavi. L'organo reso disponibile dal samaritano viene trapiantato ad un ricevente in lista di attesa scelto secondo criteri predeterminati. In questo modo l'organo prelevato dal samaritano rende possibile il trapianto di un singolo paziente.
La donazione samaritana può essere utilizzata anche per facilitare il trapianto di potenziali riceventi in coppie incompatibili per motivi biologici, ad esempio soggetti con gruppi ABO incompatibili, tra i quali, mediante meccanismi "a catena aperta", è possibile effettuare più trapianti - esempio il samaritano dona al ricevente A; il donatore A reso "libero" grazie al samaritano dona al ricevente B; il donatore B dona al ricevente C, etc. In questo caso il numero dei trapianti effettuati grazie al samaritano è superiore ad uno.
Negli anni scorsi l'offerta di donatori samaritani non ha trovato nessuna concretizzazione.
Nei primi mesi del 2010, tuttavia, la contemporanea offerta di 3 samaritani senza alcuna relazione fra loro in punti diversi della rete trapiantologica ha posto il tema in modo rilevante.
Contemporaneamente i media hanno trasmesso la notizia, che ha determinato nell'opinione pubblica un significativo interesse ed un dibattito con posizioni fortemente diversificate.
La valutazione di questa possibilità, che richiede l'analisi di problematiche complesse, è stata sottoposta, da parte del Ministro della Salute, al Consiglio Superiore di Sanità che recentemente ha dato parere positivo, sebbene corredato da raccomandazioni relative alla necessità di una scrupolosa valutazione dei casi, in relazione ad una molteplicità di aspetti (psicologico, psichiatrico, di sicurezza per il donatore, ecc).
Al momento sono in fase di elaborazione da parte del CNT i protocolli per l’avvio di un programma nazionale da attuarsi tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità.
SITUAZIONE NORMATIVA
L'articolo l della legge 26 giugno1967 che regolamenta la donazione di rene da donatore vivente consente di ricorrere al trapianto da donatore non consanguineo solo nei casi in cui il ricevente non abbia congiunti consanguinei disponibili ed idonei.
Le linee guida sul trapianto da donatore vivente approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 Gennaio 2002 specificano che:
"Il prelievo di un rene da un donatore vivente, viene effettuato su esplicita, motivata, libera richiesta del donatore e del ricevente, dopo una corretta e completa informazione dei potenziali rischi per il donatore, per il beneficio terapeutico del paziente" e che: "sul donatore viene effettuato anche un accertamento che verifichi le motivazioni della donazione, la conoscenza di potenziali fattori di rischio e delle reali possibilità del trapianto in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente, l'esistenza di un legame affettivo con il ricevente (in assenza di consanguineità o di legame di legge) e la reale disponibilità di un consenso libero ed informato".

