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Come donare

ORGANI E TESSUTI

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione.

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

  • la dichiarazione di volontà espressa presso gli Uffici Anagrafe di quei Comuni che hanno attivato il servizio di raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà, in fase di richiesta o rinnovo della carta d’identità. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere la propria volontà - sia essa positiva o negativa - questa confluirà direttamente nel Sistema Informativo Trapianti, consultabile 24 ore su 24 in modalità sicura dai medici del coordinamento regionale trapianti”.  Per conoscere i Comuni che, ad oggi, hanno attivato questo servizio è possibile consultare la sezione dichiarazioni di volontà del Sistema Informativo Trapianti. Nella sezione una scelta in comune è possibile trovare i riferimenti normativi e tutte le informazioni su questa modalità;
  • la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo (disponibile in lingua italiana - doc, 1 Mb e in lingua tedesca - doc, 3 Mb). Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24;
  • la compilazione del c.d. "tesserino blu" (pdf, 20 Kb) del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
  • qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali;
  • l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT.

Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT.
Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.


Il cittadino può modificare la dichiarazione di xzvolontà in qualsiasi momento. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Per gestire le eventuali richieste di cancellazione della dichiarazione di volontà resa presso i Comuni o le ASL e registrate nel Sistema Informativo Trapianti sono a disposizione degli Uffici i seguenti documenti:

Riassumendo, in caso di morte possono verificarsi tre situazioni:

  1. il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, e in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si.
  2. il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no.
  3. il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no (l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).

CELLULE

Midollo osseo
Per donare il midollo osseo bisogna rivolgersi alle strutture sanitarie che partecipano al programma nazionale "donazione di midollo osseo", le quali invieranno i dati dei potenziali donatori al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (internazionalmente noto come Italian Bone Marrow Donor Registry o IBMDR). Si verrà poi successivamente ricontattati per ulteriori accertamenti e analisi approfondite che dovranno essere svolte prima del prelievo.
Infatti, per ridurre il più possibile il rischio di rigetto da parte del paziente trapiantato, l’ideale sarebbe poter disporre del midollo osseo di un consanguineo, fatto che si verifica troppo raramente rispetto al numero di pazienti affetti da gravi malattie ematologiche. Così, per aumentare la probabilità di reperire un donatore compatibile, sono sorti in tutto il mondo dei Registri Nazionali, veri e propri archivi collegati tra di loro nei quali figurano le caratteristiche dei potenziali donatori. Il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo è costituito dall’insieme dei Registri Regionali.

Sangue cordonale
Per quanto riguarda il sangue cordonale, invece, le coppie potranno dare il proprio assenso alla donazione durante le visite prenatali. In seguito, prenderanno parte a un colloquio informativo dove verranno illustrate le modalità della donazione e raccolti i dati anamnestici (le informazioni riguardanti i precedenti patologici e fisiologici, personali ed ereditari), fondamentali per stabilire l'idoneità o meno della potenziale donatrice.

Per approfondire, consulta la pagina "Conservazione e donazione delle staminali emopoietiche del sangue cordonale"








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