Le équipe di medici che effettuano il prelievo e il trapianto di organo devono essere diversi, per legge, da quelli che eseguono l’accertamento di morte: questo provvedimento è stato introdotto per evitare che vi possano essere conflitti d’interesse. Ciò significa che il medico che accerta la morte cerebrale di un cittadino, secondo quanto stabilito dal D.M. 94/582, non ha alcun interesse che questi divenga un donatore e può svolgere quindi il proprio compito libero da pressioni di qualsiasi tipo. Il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è inoltre tenuto, sempre per legge, a garantire l’anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente.
A garanzia della sicurezza dell’organo o degli organi da trapiantare sono state fissate delle linee guida che definiscono i livelli di rischio accettabili e non accettabili e che stabiliscono anche le modalità operative del processo di valutazione di tale rischio.
Più in particolare la valutazione dell’idoneità del donatore si deve basare sui seguenti punti:
- anamnesi
- esame obiettivo
- esami strumentali e di laboratorio
- esami istopatologici e/o autoptici (relativi all’autopsia).
Vengono categoricamente esclusi da qualsiasi tipo di prelievo pazienti con:
- sieropositività da HIV1 o 2,
- sieropositività contemporanea per HBsAg ed HDV,
- neoplasia maligna in atto (tranne alcune precise eccezioni),
- infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili,
- malattie da prioni accertate.