Secondo quanto stabilito per legge si procede al prelievo degli organi, o del singolo organo, solo dopo che un'apposita commissione composta da tre medici (un neurofisiopatologo, un anestesista-rianimatore e un medico legale) ha accertato la morte del paziente, dopo aver svolto e registrato tutti gli esami per almeno tre volte durante le ore di osservazione previste dalla legge. A questo punto il potenziale donatore viene segnalato al cosiddetto centro di riferimento trapianti, che si occuperà di effettuare ulteriori analisi di compatibilità dopo avere ricevuto campioni di sangue e tessuto linfatico del donatore. Il centro ha il compito di informare i trapiantologi dell’eventuale disponibilità degli organi e attraverso procedure codificate vengono individuati i pazienti in lista d’attesa cui deve essere data la priorità per un immediato trapianto, secondo specifici criteri detti di allocazione. I tempi sono molto ridotti a causa del rapido deperimento degli organi.
Una figura fondamentale nell’organizzazione della rete dei trapianti è rappresentata dal coordinatore locale. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte, appunto, da un medico esperto designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria per un periodo di cinque anni, con possibile rinnovo. I coordinatori locali hanno i seguenti compiti:
- assicurano l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il Sistema informativo trapianti (SIT), al centro regionale o interregionale competente e al Centro Nazionale,
- coordinano gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo,
- curano i rapporti con le famiglie dei donatori,
- organizzano le attività di informazione, educazione e crescita culturale della popolazione in materia di trapianti.