Per visualzzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Trapianti
Menu nascosto all'interno della pagina
Logo del Ministero della Salute




Benvenuti nel sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti
Logo del Centro Nazionale Trapianti
sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti


Tutela del donatore

Donatore non vivente
Gli organi che possono essere prelevati da donatore non vivente sono: reni, cuore, fegato, polmoni, pancreas e intestino.
Il prelievo di questi organi avviene solo se:

  • è stata accertata la morte,
  • il paziente non è affetto da malattie trasmissibili o tumori,
  • non vi è una precisa indicazione contraria alla donazione da parte del defunto,
  • i familiari, in assenza di dichiarazione di volontà del defunto, non si oppongono alla donazione.

Donatore vivente
È possibile donare alcuni organi anche essendo vivi. Questo è il caso dei reni (si può tranquillamente vivere con un rene solo), che vengono trapiantati in riceventi consanguinei, e del fegato. Si può infatti procedere al prelievo di una porzione di fegato poiché questa, una volta trapiantata, spontaneamente tenderà a rigenerarsi da sola, allo stesso modo il fegato del donatore si ricostituirà completamente. Il trapianto di rene e fegato appena citati vengono detti “trapianti parziali”. In entrambi i casi al donatore è garantita l’assenza di pericolo per la sua salute e un follow up (controlli in seguito al prelievo) analogo a quello che seguirà il ricevente.

Nel nostro Paese è permessa la donazione altruistica o “samaritana” di organi è ammessa per il solo rene, e segue gli indirizzi espressi dal Comitato Nazionale di Bioetica del 23 aprile 2010 e dal Consiglio Superiore di Sanità del  4 maggio 2010, nel rispetto della legge n. 458/67 e del suo regolamento attuativo n. 116 del 16 aprile 2010.








Ministero della Salute - Centralino 06.5994.1 - Codice Fiscale 80242250589