Un altro presupposto altrettanto importante è che si può procedere a prelievo degli organi solo nei casi in cui il defunto si è espresso in vita a favore della donazione tramite dichiarazione di volontà, oppure se ha informato anche solo verbalmente i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori). Quindi se al contrario ha dichiarato, verbalmente o per iscritto, di non voler donare gli organi, non si può procedere al prelievo. Infine nel caso in cui non abbia espresso una preferenza a favore o contro la donazione si potrà procedere al prelievo solo se i familiari non si oppongono. L’opposizione al prelievo da parte dei familiari costituisce un diritto sancito per legge.
Quando viene individuato un donatore, di cui è stata accertata la morte, rimangono poche ore per trovare il ricevente compatibile ed effettuare il trapianto poiché l’organo, o gli organi, da trapiantare deperiscono molto rapidamente. La rete italiana dei trapianti è strutturata e regolamentata in modo tale da ottimizzare i tempi e garantire la necessaria trasparenza nell’individuazione del paziente in lista d’attesa più idoneo al trapianto secondo dei precisi criteri di allocazione (assegnazione dell’organo).
L’eventuale compatibilità tra donatore e ricevente viene valutata in seguito ad approfondite analisi di laboratorio dette di tipizzazione tissutale e cross-match, il che significa che vengono analizzate, in appositi laboratori specializzati, le caratteristiche biologiche del donatore e del ricevente al fine di ridurre al massimo il pericolo di rigetto. Questo vale per gli organi, il midollo osseo e le cornee, mentre per gli altri tessuti non si procede a test di compatibilità.
Per saperne di più sui Protocolli e sulle procedure in essere per la sicurezza del processo donazione-trapianto, consulta la relativa scheda (pdf, 36 Kb) a cura del Dott. Sante Venettoni, Dirigente Area Medica del Centro nazionale Trapianti e membro della Commissione nazionale per la sicurezza dei trapianti.